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Covid 19: Green pass e problemi applicativi nel mondo del lavoro

L’emergenza Covid 19 parrebbe in via superamento, ma i problemi che ad essa sono connessi, soprattutto nel mondo del lavoro, continuano a suscitare dubbi e perplessità. Il nostro Studio è stato infatti investito di un interessante quesito, riguardante le conseguenze del rifiuto di esibizione del green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Ebbene, si può ritenere che il rifiuto di esibire il green pass sia equiparato al mancato possesso dello stesso. Ciò comporta, secondo la disciplina vigente, l’impossibilità di accedere al luogo di lavoro.

Per l’effetto, i lavoratori che non sono in possesso o non esibiscono il green pass al momento dell’ingresso nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati e perdono il diritto alla retribuzione e ad altri tipi di compenso o emolumento.

Si potrebbe ritenere che continuino a decorrere i termini per la maturazione delle ferie, dei permessi, del TFR e di tutti i diritti connessi con il regolare svolgimento della mansione lavorativa, ma il lavoratore viene considerato in permesso non retribuito.

In ogni caso, la mancanza di certificazione verde non rappresenta un valido motivo di licenziamento del lavoratore, e nemmeno per l’avvio di un procedimento disciplinare.

Se, invece, il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di green pass, in sede di controllo, o si rifiuta di esibirlo, rischia una sanzione amministrativa da € 600,00 ad € 1.500,00, che viene applicata dalla Prefettura, alla quale il datore di lavoro deve effettuare la relativa comunicazione.

Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo o dal regolamento aziendale, nel rispetto della procedura di preventiva contestazione prevista dall’art. 7 S.L.

Da tenere presente che le aziende sono tenute a definire ed adottare le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, attraverso un apposito protocollo, eventualmente stabilito unitamente alle organizzazioni sindacali.
Ciò detto in termini generali, vi è per altro da dire che non si può totalmente escludere che dalle situazioni sopra descritte, che si traducono in assenza ingiustificata, possano comunque derivare ulteriori conseguenze.
E’ stato infatti sostenuto, probabilmente non del tutto infondatamente, che il lavoratore abbia comunque l’obbligo di presentarsi ogni giorno in azienda, confermando di non essere ancora in possesso del green pass, ovvero, di non volerlo esibire, mentre potrebbe non essere sufficiente comunicare all’azienda, anche attraverso un’email, la mancanza del green pass.
Può per altro accadere che il lavoratore abbia comunque comunicato al datore di lavoro di essere in possesso del green pass, ma di non volerlo esibire. In questo caso, a parere di chi scrive, tale circostanza, combinata alla mancata presentazione ai cancelli, per tentare di accedere – fermo l’obbligo dell’azienda di vietare l’ingresso – non si può escludere del tutto possa essere presa in considerazione negativamente dall’azienda, potendo ipoteticamente essere valutata sul piano della lealtà, correttezza e buona fede nei rapporti tra le parti, cui si deve uniformare l’esecuzione di ogni contratto.
Ciò che potrebbe essere rilevante, infatti, ipoteticamente, non sarebbe tanto la questione del green pass, che di per sé esclude l’applicazione di sanzioni disciplinari, ma il comportamento del lavoratore, che si potrebbe considerare avere un significato nel senso di cui appena innanzi. Vi è per altro da dire che molto ci sarebbe da discutere ed obiettare su un’iniziativa del genere da parte di un’azienda.
D’altra parte, si è anche sostenuto, da parte di altri, che il lavoratore non ha l’obbligo di preavvisare di non essere in possesso del green pass, e nemmeno di quantificare i giorni di assenza in previsione di una eventuale volontà di mettersi in regola con la certificazione verde, per quanto potrebbe essere utile, per garantire la predisposizione dei turni di servizio del personale.
Al contrario, ma per una pura questione organizzativa, che dipende molto spesso dal rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente, quest’ultimo potrebbe comunicare giorno per giorno la propria assenza.
Come si vede, dunque, si tratta di punto su cui non vi sono certezze interpretative, e molto dipende dalla sensibilità personale, oltre che, ovviamente, dalla prassi giurisprudenziale che maturerà.
Vale la pena per altro ricordare che la verifica sui luoghi di lavoro del possesso del green pass, può essere fatta sia prima dell’accesso, sia, ipoteticamente, per quanto sia poco pratico per un’azienda di grandi dimensioni, anche a campione, all’interno dei locali dove si svolge la prestazione lavorativa, o comunque all’interno del perimetro aziendale individuato per il controllo.
Nulla esclude, dunque, che l’azienda possa ad un certo punto sostenere di non aver inibito l’accesso all’ingresso, ma che il lavoratore semplicemente è assente ingiustificato, indipendentemente dal green pass, ciò che per altro sarebbe estremamente discutibile ove vi sia stata la comunicazione preventiva da parte del lavoratore.
Resterebbe in ogni caso fermo che una volta all’interno, in mancanza di green pass o in caso di mancata esibizione, scatterebbero le conseguenze di cui sopra, pena, sanzioni a carico anche dell’azienda.
Parere espresso dall’Avv. Ferdinando G. Di Meo
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