social art. 660 c.p.

Molestie tramite Whatsapp, Instagram e Messenger. Art. 660 c.p.

Le molestie tramite messaggi su social network sono punibili …. forse.

Le molestie telefoniche, come tristemente noto a molti, sono particolarmente invasive per chi le subisce, e, talvolta, possono essere causa di forti stress emotivi, preoccupazioni, timori e quant’altro, soprattutto se ripetute nel tempo.

In casi particolarmente seri e gravi, in specie se combinate ad altre condotte ancor più patologiche, le molestie, non solo telefoniche, possono provocare anche condizioni di estremo disagio e sofferenza, che finiscono con l’incidere in maniera devastante sulla qualità e sullo stile di vita della vittima.

Si tratta di situazioni che frequentemente – anche se non esclusivamente – coinvolgono le donne, sono spesso legate a contesti lavorativi o a pulsioni di natura sessuale e si inseriscono nel più ampio tema della violenza ai danni delle donne, rispetto al quale i femminicidi sono la manifestazione più drammatica e cruenta, ma non la sola.

Un rapporto dell’ISTAT del febbraio 2018, in materia di molestie e ricatti sessuali sui luoghi di lavoro, già all’epoca evidenziò che erano 8 milioni 816mila (il 43,6%) le donne dai 14 ai 65 anni che nel corso della loro vita avevano subito una qualche forma di molestia sessuale, come pedinamenti, esibizionismo, telefonate oscene, molestie verbali e fisiche, molestie sui social network.

Le forme di molestia più frequentemente subite dalle donne nel corso della vita erano quelle verbali: il 24% delle donne riferì di essere stata importunata verbalmente, infastidita o spaventata da proposte indecenti o commenti pesanti sul proprio corpo; seguivano gli episodi di pedinamento (20,3%), le molestie con contatto fisico, come lessere toccate, abbracciate, baciate contro la propria volontà (15,9%).

Il 15,3% aveva subito atti di esibizionismo, mentre le telefonate o i messaggi osceni a sfondo sessuale o miranti ad offendere la persona avevano coinvolto il 10,5% delle donne.

Il 6,8% delle donne aveva subito proposte inappropriate o commenti osceni o maligni sul proprio conto attraverso i social network, al 3,2% erano state mostrate foto o immagini dal contenuto sessuale che le avevano offese o le era stato mostrato materiale pornografico contro la propria volontà. All1,5% era capitato, infine, che qualcuno si fosse sostituito alla donna per inviare messaggi imbarazzanti, minacciosi od offensivi verso altre persone.

La diffusione delle molestie avvenuta per mezzo della rete era in aumento, coerentemente con il maggiore uso dei social network.

Erano poi 3 milioni 754mila (il 18,8%) gli uomini che nel corso della vita avevano subito molestie, 1milione 274mila (il 6,4%) negli ultimi tre anni, 610mila (il 3,1%) negli ultimi 12 mesi.

Nel corso della vita l’8,2 % degli uomini aveva subito molestie verbali. Seguivano gli episodi di pedinamento (6,8%), le molestie con contatto fisico (il 3,6% degli uomini era stato toccato o abbracciato o baciato contro la propria volontà), gli atti di esibizionismo (3,5%) e le telefonate oscene (2,5%).

Un dato non particolarmente diverso da quello delle donne era rappresentato dalle molestie provenienti dalla rete (2,2% e 1,9%), mentre la visione contro la propria volontà di materiali pornografici o linvio di foto o immagini dal contenuti esplicitamente sessuali riguardava un residuo 1%.

Gli autori delle molestie a sfondo sessuale erano in larga prevalenza uomini: per il 97% delle vittime donne e per l85,4% delle vittime uomini. Alcune vittime erano state molestate sia da uomini sia da donne (8,3% delle vittime). Ciò accadeva soprattutto per le molestie sui social network e per gli uomini (16,1% contro 5,0% delle donne).

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Non sono noti dati statistici più recenti, ma vi è ragione di credere che il quadro di riferimento non sia mutato in senso migliorativo. Ed anzi, grazie forse anche ad una maggiore sensibilità sociale, è presumibile che i dati che emergerebbero a seguito di una nuova indagine risulterebbero ancor più preoccupanti, per effetto, tra l’altro, dell’ulteriore e significativo sviluppo della rete e delle diverse forme di comunicazione attraverso varie applicazioni di messaggistica istantanea.

Naturalmente, il tema ha una portata e conseguenze sociali ben superiori a quelle che possono essere esaminate in questo contributo, che comunque esulano dalle competenze legali di chi scrive.

Tuttavia, lo Studio Legale Di Meo di Avellino, nella persona del suo titolare, Avv. Ferdinando G. Di Meo, è sempre più spesso investito di questioni e fattispecie che si realizzano sul web, oppure vengono consumate attraverso l’utilizzo compulsivo, e spesso irresponsabile, di piattaforme e social network come whatsapp, Instagram o la messaggistica di Facebook [Messenger].

Su una problematica in parte analoga, su questo blog è possibile consultare un nostro precedente contributo. [Leggi: Ingiurie ed offese su gruppi social. E’ diffamazione?]

Ebbene, volendo circoscrivere l’analisi alla questione delle molestie tramite social o whatsapp, nel codice penale è prevista una specifica ipotesi di reato, ossia l’art. 660 c.p. [Molestia o disturbo alle persone], il quale, nella sua attuale formulazione, stabilisce che “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro. [comma 1]. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità [comma 2].

La norma in questione, che pur sembrerebbe chiara nel suo significato, tuttavia, ha dato luogo a qualche contrasto giurisprudenziale, nella misura in cui si è presentata la necessità di adeguarne l’interpretazione alla facilità ed immediatezza delle forme di comunicazione interpersonale a distanza, la cui portata ed accessibilità va ben oltre la tradizionale comunicazione telefonica.

Sul punto, è stato in effetti affermato che “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 660 c.p. commesso attraverso il mezzo del telefono, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere o prevenire l’azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l’utenza non gradita. Ne consegue che costituisce molestia anche l’invio di messaggi telematici, siano essi di testo (sms) o messaggi whatsapp”  [tra le altre, Cassazione penale, sez. I, 18 marzo 2021 n. 37974; Cassazione penale sez. I, 28 aprile 2023 n. 34171].

Il tema dell’interpretazione dell’espressione “con il mezzo del telefono” è stato però affrontato anche da un’altra sentenza, di poco successiva, ossia Cassazione penale, sez. I, 3 ottobre 2023 n. 40033.

In questa occasione, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato che le notifiche dei messaggi in arrivo possono essere attivate per scelta libera dal soggetto che li riceve. Pertanto, non si configura il reato di cui all’art. 660 c.p. in quanto vi è “possibilità per il destinatario della comunicazione di sottrarsi all’interazione immediata con il mittente e di porre un filtro alla comunicazione a distanza permettendogli, cioè, di decidere di non essere raggiunto dalla stessa, se non in un momento in cui decide liberamente di farlo”.

Si sarebbe in presenza, infatti, di una circostanza che “rende tale forma di comunicazione oggettivamente meno invasiva di quella effettuata a mezzo del telefono, e più vicina a quella epistolare“.

Osserva la Corte che “in un sistema di messaggistica telematica che ormai, per effetto dell’ulteriore progresso delle telecomunicazioni, permette al destinatario di sottrarsi sempre all’interazione immediata con il mittente ponendo un filtro al rapporto con il soggetto che invia il messaggio molesto, la equiparazione tra la invasività delle comunicazioni moleste effettuate tramite sistemi di messaggistica telematica e quella delle comunicazioni tradizionali effettuate con il mezzo del telefono non si giustifica più, perché la circostanza che il messaggio telematico abbia assunto quella maggiore invasività che lo rende assimilabile alla telefonata molesta ricevuta improvvisamente dipende non da una scelta del soggetto che invia, ma da una scelta del soggetto che riceve.

IN CONCLUSIONE

Si può dubitare che la questione sia stata risolta in via definitiva. Al di là delle specificità che possono presentare le singole situazioni sottoposte all’attenzione dei tribunali e delle corti, è evidente che il sempre più rapido sviluppo tecnologico, con la conseguente variazione ed evoluzione delle forme di comunicazione, imporrà un continuo aggiornamento ed adeguamento delle posizioni giurisprudenziali.

A parere di chi scrive, tuttavia, appare non condivisibile la subordinazione dell’efficacia molestante, o la piena esplicazione della stessa, alla possibilità di filtrare la comunicazione, sottraendosi all’interazione immediata. E tanto perché una tale opzione, eventualmente posta in essere dal destinatario della molestia, in qualche misura, generalmente, sarebbe necessariamente un post rispetto alla molestia stessa, già consumata, se non altro in parte, essendosi già perpetrata in precedenza una qualche comunicazione disturbante. L’azione di filtro, dunque, ovvero il rifiuto più o meno temporaneo di interazione, razionalmente, mirerebbe ad evitare una perpetrazione, o, al più, concretizzerebbe una forma di tutela preventiva, che impedirebbe l’azione lesiva, ma comunque integrerebbe una limitazione e costrizione della libertà di comunicazione.

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1 Commento

  • Marco spazziani

    Il fatto di poter filtrare i messaggi e semmai bloccare il molestatore è una scemenza, visto che sui social si lascia spazio a commenti o messaggistica che solo dopo esserne stati raggiunti puoi agire con il blocco, ma intanto il tiranno magari già ti ha scritto ogni oscenità possibile, accompagnata da foto del suo membro.
    Il danno è fatto, e la persona offesa se lo porterà dietro subendo una insicurezza e senso di violazione interiore.
    Ho subito in famiglia una violenza simile che ha colpito mia moglie, e niente il vigliacco osceno credo stia ancora facendo il maiale con altre sfortunate, tranquillo e beato.

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