reddito di cittadinanza

Il GUP di Avellino si pronuncia in materia di reddito di cittadinanza [art. 7 D.L. 4/2019]

Accusato di aver percepito il reddito di cittadinanza presentando documentazione falsa, assolto.

Il reddito di cittadinanza, come noto, pure essendo nella sua essenza una misura destinata, almeno nelle intenzioni, ad assicurare un sostegno alle famiglie in difficoltà, è stato, a torto od a ragione, terreno di scontro e polemica politica tra gli opposti schieramenti, che muovevano da divergenti posizioni di principio, anche se per lo più finivano per strumentalizzare ora l’uno o l’altro argomento, a favore o contro, nell’esclusiva logica del consenso elettorale.

Quel che pare certo, in ogni caso, è che ferma la almeno parziale condivisibilità delle finalità, la misura presentava obiettive inadeguatezze strutturali e funzionali, ma, soprattutto, si caratterizzava per l’indiscutibile inefficienza e farraginosità dei meccanismi di verifica e controllo.

Vi è per altro da dire che forse anche per effetto dell’attenzione che il sistema politico ha riservato alla questione del reddito di cittadinanza, si è assistito al proliferare di indagini e processi penali volti a perseguire situazioni di potenziale abuso o di percezione  indebita, che tuttavia hanno talvolta finito con il danneggiare, molto più di quanto si possa pensare – spesso per motivi di carattere esclusivamente formale o burocratico – proprio quei percettori che maggiormente avevano bisogno di un sostegno al reddito.

In questo quadro si inserisce una vicenda della quale lo Studio legale Di Meo di Avellino si è recentemente interessato.

Il caso: un percettore del reddito di cittadinanza è stato accusato del reato previsto dall’art. 7 comma 1 del D.L. 4/2019. La norma in questione – per altro abrogata a decorre dall’1 gennaio 2024 – come noto, prevedeva che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3 [ndr: il reddito di cittadinanza], rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Nel caso di specie, la falsità contestata all’imputato consisteva nel non aver indicato nella documentazione reddituale richiesta, la posizione patrimoniale di un congiunto, con residenza nello stesso stabile ove risiedeva lui, sia pure costituente, anche dal punto di vista anagrafico, un nucleo familiare autonomo e distinto.

Ciò che aveva attirato l’attenzione degli organi inquirenti è la circostanza che i due nuclei familiari risultavano esser residenti in un unico edificio, sia pure in interni diversi. Secondo la prospettazione accusatoria, pur essendovi due distinti portoni di ingresso, vi era un solo numero civico, ciò che avrebbe dovuto significare che in realtà la divisone dello stabile in due interni era fittizia, ed anzi era stata operata proprio al fine di non dover cumulare nella domanda per il reddito di cittadinanza i redditi dei due nuclei familiari.

L’Avv. Ferdinando G. Di Meo, assunta la difesa, ha acquisto i certificati storici di residenza delle due famiglie, dai quali è risultato che la pratica amministrativa per la divisione dell’immobile in due distinti interni, ciascuno destinato alla residenza dei due nuclei, era stata svolta quasi venti anni fa, ossia, ben prima e certamente non in funzione della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, entrato in vigore solo nel 2019.

Inoltre, è stata svolta una perizia, la quale ha evidenziato che il fabbricato non solo ha due ingressi separati e distinti, ma è comunque diviso effettivamente in due unità abitative separate, per quanto vi siano alcuni ambienti residuali, di carattere essenzialmente funzionale, ad uso comune.

Non solo, ma l’Avv. Ferdinando G. Di Meo ha anche prodotto copiosa documentazione comprovante che successivamente alla divisione dell’immobile in due unità abitative, ciascuna famiglia ha provveduto al pagamento autonomo dell’imposta sui rifiuti, cosi come delle utenze separate.

Alla luce della copiosa documentazione disponibile, la scelta difensiva è stata quella di presentare una memoria difensiva, ed, in via successiva, di chiedere al Giudice dell’Udienza preliminare la celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato ex art. 438 e ss. c.p.p.

A seguito del giudizio abbreviato, quindi, il GUP presso il Tribunale di Avellino, con sentenza del 13.02.2024, ha assolto l’imputato con la formula più ampia, ossia, “perché il fatto non sussiste”.

Nella motivazione della sentenza si legge che in forza della perizia e della documentazione prodotta dalla difesa, risulta smentita la “la premessa della pubblica accusa che lo sdoppiamento dell’unità sia stato ispirato dalla volontà di creare le premesse di un beneficio economico che come detto sarebbe stato introdotto venti anni dopo”.

“Inoltre, le due unità immobiliari sono dotate di ingressi separati e seppur caratterizzate dalla presenza di ambienti comuni, che consentono il passaggio da una all’altra, rimangono autonome in quanto servite da utenze elettriche diverse”.

CONCLUSIONI:

Il caso seguito dall’Avv. Ferdinando G. Di Meo, dimostra che la difesa in sede penale, per essere efficace e persuasiva, passa necessariamente attraverso l’acquisizione di elementi ed informazioni, se dal caso, completate dalla produzione di relazioni tecniche, che risultano ben più determinanti della pur dovuta capacità oratoria, nella quale forse semplicisticamente, ma si direbbe romanticamente, si riduce spesso la figura dell’avvocato. Ed una volta compiuta un’adeguata attività istruttoria in funzione difensiva, ben si può optare per forme accelerate di definizione del procedimento, come il giudizio abbreviato, che producono sia un effetto deflattivo per il sistema giudiziario, ma, cosa ben più importante, risparmiano al cittadino lunghe e costose vicende giudiziarie per vedere riconosciuta la propria innocenza.

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4 Commenti

  • Michele Di Feo

    Complimenti Avvocato Ferdinando G. Di Meo, chi si affida in voi ha la garanzia di mettersi in buone mani.

    • Ferdinando Giovanni Di Meo

      Michele, sei sempre gentile. Grazie.

  • Antonio cataldo

    La sentenza non poteva essere diversa . Con la vostra professionalità e competenza. Complimenti avvocato.

    • Ferdinando Giovanni Di Meo

      Grazie Antonio. Sono onorato della tua stima.

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