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La Cassazione “censura” la Corte di Appello di Napoli, in materia di fitto agrario.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI Civile, sent. 21199 del 9 settembre 2015.

La suprema Corte, a seguito del ricorso promosso dallo Studio Legale Di Meo, ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Napoli – Sezione Specializzata Agraria, che a sua volta aveva già parzialmente riformato una sentenza di primo grado del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi. Il contenzioso aveva ad oggetto la richiesta di pagamento dei canoni di fitto di alcuni terreni, per effetto del presunto rinnovo tacito del contratto, sostenendosi che l’affittuario aveva continuato a detenere i terreni dopo la scadenza. Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi aveva accolto la domanda, nonostante la difesa del ricorrente, sostenuta dall’Avv. Ferdinando Di Meo, avesse argomentato che nel caso di specie non è era possibile il rinnovo tacito, in quanto trattavasi di contratto in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 23 della L. 23/71, come modificato dall’art. 45 della L. 203/82. Si erra infatti stabilito che il contratto valeva anche come disdetta, senza bisogno di conferma della disdetta stessa un anno prima della scadenza, e, rispetto a tale previsione contrattuale, l’eventuale protrarsi del possesso, anche oltre la scadenza, non poteva comportare rinnovo tacito, giuridicamente nemmeno ipotizzabile.

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