In tema di revisione ex art.630, lett. c), c.p.p., si intendano per “nuove prove” non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio oppure acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purchΓ¨ non siano state dichiarate inammissibili o superflue dal giudice.πππ¬π¬ππ³π’π¨π§π π©ππ§ππ₯π, π¬ππ³. ππ, π¬ππ§π. πππππ/ππ πππ₯ ππ ππ©π«π’π₯π ππππ
Revisione del Processo
PUBBLICATO SU FACEBOOK, 3 MAGGIO 2020
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