separazione consensuale

Separazione e divorzio nello stesso procedimento. Art. 473 bis.51 c.p.c.

Cumulo della domanda di separazione e divorzio con ricorso congiunto. Adesso si può.

Il cumulo delle domande di separazione e divorzio, nello stesso procedimento, su ricorso congiunto dei coniugi, a seguito dell’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, è stato oggetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. I, 16 ottobre 2023 n. 28727.

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Il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. disciplina espressamente il cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilendo che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.

La norma appena citata, per altro, fa riferimento al procedimento contenzioso, ossia, alla separazione giudiziale, specificando appunto che le parti, rispettivamente, nei ricorso introduttivo o nella comparsa di risposta dell’altro coniuge, possono cumulare la domanda di separazione e quella di divorzio.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza citata, si è invece espressa sulla possibilità che la domanda di separazione e di divorzio possano essere cumulate nel medesimo procedimento, avviato su ricorso congiunto dei coniugi.

In effetti, il  legislatore ha espressamente previsto l’ammissibilità della domanda cumulata, di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell’art. 473 bis.49 c.p.c., con riferimento al giudizio contenzioso, mentre analoga possibilità non è stata prevista espressamente nell’art. 473 bis.51 c.p.c., norma dedicata al procedimento su domanda congiunta”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, superando le molte perplessità ed i dubbi interpretativi sollevati da più parti, nell’essenziale prospettiva di “risparmio di energie processuali” ha chiarito che “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Si è osservato, infatti, che trovare per le parti, a fronte dell’irreversibilità della crisi matrimoniale, in un’unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un risparmio di energie processuali che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.

Un aspetto particolarmente problematico, tuttavia, riguarda l’eventualità di un ripensamento da parte di uno dei coniugi, ossia, il caso di revoca unilaterale del consenso rispetto all’accordo raggiunto in funzione della presentazione del ricorso congiunto, ripensamento per lo più legato a fatti o circostanze aventi natura o rilievo economico.

Sul punto, infatti, occorre ricordare che la Suprema Corte, in tema di divorzio a domanda congiunta, ha già avuto modo di affermare che l’accordo sotteso alla relativa domanda, riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l’interesse dei figli minori

Pertanto, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell’accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell’iter processuale, esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell’altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” [Cassazione civile, sez. VI, 24.07.2018 n. 19540].

Sul tema della revoca unilaterale del consenso, nei procedimenti in materia di famiglia, leggi anche, su questo blog : Figli nati fuori dal matrimonio, sentenza Tribunale di Avellino inammissibile la revoca unilaterale del consenso .

Orbene, si è osservato che l’eventualità di fatti sopravvenuti rispetto all’introduzione del procedimento contenzioso, e, quindi, non consensuale, è in qualche modo governata dall’art. 473 bis.19 comma 2 c.p.c.

Quest’ultima disposizione, infatti, prevede che “le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre […] nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.

Analoga disposizione, invece, non è stata prevista con riferimento al cumulo di domande congiunte. Sul punto, tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’assenza di disposizioni sulla gestione delle sopravvenienze […] non può rappresentare un impedimento giuridico al cumulo di domande congiunte”.

Ed anzi, la Corte, per un verso, richiama espressamente il proprio orientamento in ordine all’irrilevanza ed inammissibilità della revoca unilaterale del consenso [Cassazione, 19540/2018 cit.], mentre, per altro verso, sia pure in maniera tutt’altro che chiara, parrebbe voler aprire la strada all’applicazione dell’art. art. 473 bis.19 comma 2 c.p.c., il quale, come detto, condiziona l’ammissibilità della modifica – nel corso del procedimento contenzioso avviato – delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a “mutamenti di circostanze”.

IN CONCLUSIONE:

La decisione della Corte di Cassazione che si è commentata, certamente apre prospettive interessanti. In effetti, di fronte al dissolvimento di una famiglia, la possibilità di definire in un’unica sede ed occasione tutti i rapporti tra i coniugi, e di questi con i figli, con un disegno organico e complessivo, costituisce un’opportunità che può risultare di fondamentale importanza, e che anzi spesso risponde a precise esigenze delle parti, che possono avere la necessità di stabilire una regolamentazione sia in funzione della separazione che del divorzio.

Tuttavia, pare inopportuna un’eccessiva enfasi, ed è ancor meno opportuno consigliare ai coniugi di percorrere necessariamente questa strada, senza un’accurata valutazione di tutte le conseguenze ed una previsione, per quanto più possibile attendibile, dei futuri sviluppi che potrebbero coinvolgere ed interessare le parti.

Non si tratta, naturalmente, di prevedere l’imprevedibile, ma solo di predisporre un accordo che possa, in qualche misura, essere flessibile ed adattabile rispetto, appunto, alle sopravvenienze.

In questa prospettiva, del resto, lo Studio Legale Di Meo opera da anni, predisponendo accordi di separazione che mirano a tutelare in maniera adeguata l’interesse dei coniugi, garantendo, tuttavia, in primo luogo, l’interesse ed il benessere dei figli – soprattutto se minori – ed elaborando un quadro dei diritti e dei doveri dei coniugi, con relativi criteri di comportamento, ispirati comunque a canoni di elasticità e razionalità, che paiono la condizione imprescindibile per garantire rapporti civili, pur a fronte della dissoluzione del vincolo coniugale.

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