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L’indebita percezione dell’indennità di disoccupazione non è truffa. (G.U.P. Avellino, 5 aprile 2017)

Un lavoratore, a seguito di licenziamento, presentava istanza all’I.N.P.S. ai fini dell’erogazione dell’ASPI (indennità sociale per l’impiego, ex indennità di disoccupazione), che effettivamente veniva erogata. Tuttavia, in via successiva, allo stesso lavoratore veniva contestato, dalla Procura della Repubblica di Avellino, di aver instaurato un rapporto di lavoro dipendente con un’altra azienda, senza che di tanto fosse stata data comunicazione all’I.N.P.S., trattandosi di “lavoro nero”.

Lo Studio Legale Di Meo ha assunto la difesa, e, in sede di udienza preliminare, ha sostenuto che ove pure si fosse voluto ipotizzare l’esistenza di tale rapporto di lavoro, non formalizzato, la relativa comunicazione sarebbe stata a cura ed onere del datore di lavoro, che invece aveva ovviamente ritenuto più conveniente astenersene, in danno, in primo luogo, del presunto dipendente. Inoltre, l’Avv. Di Meo ha fatto rilevare che l’ipotesi di reato contestabile, in ogni caso, non poteva essere quella di cui all’art. 640 comma 2 c.p. (truffa aggravata), ma piuttosto, l’assai meno grave reato di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato).
Il Giudice dell’udienza preliminare, all’udienza del 5 aprile 2017, ha integralmente accolto tale ultima prospettazione, ordinando al Magistrato del Pubblico Ministero di modificare l’imputazione.

 

 

 

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