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Omesso avviso della facoltà di chiedere la sospensione del giudizio per messa alla prova: la Cassazione pone un freno alle eccezioni di nullità

Cassazione penale, sez. II, sent. n. 3684 del 26.01.2017.

Nel caso in cui nel decreto di citazione diretta a giudizio davanti al Tribunale non sia contenuto l’avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, l’omissione dell’avviso non può determinare alcun pregiudizio irreparabile per l’imputato, non incorrendo lo stesso in alcuna decadenza nella proposizione della richiesta, tranquillamente avanzabile in sede di giudizio, nei limiti temporali in esso stabiliti.

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Diritto condominiale

Risulta assolutamente pacifica ed incontrastata, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, la riconduzione del rapporto tra l’amministratore ed il condominio al contratto di mandato. Pertanto, in caso di revoca o di dimissioni dell’amministratore, trova applicazione diretta l’art. 1713 c.c., in forza del quale “il mandatario deve rendere il conto al mandante del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.”.

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Armi: si possono custodire anche sull’armadio

Cassazione penale, sez. I, sent. n. 3590 del 24 gennaio 2017

L’obbligo, previsto dall’art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, di custodire le armi «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica», quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, è adempiuto a condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit.

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Assegno di mantenimento: non si deve guardare solo ai redditi

Cassazione civile, sez. I, sent. n. 605 del 12 gennaio 2017.

Ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento, non è necessario accertare i redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.

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