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Ingiurie ed offese su gruppi social. E’ diffamazione?

In materia di diffamazione ed ingiurie, lo Studio Legale Di Meo di Avellino, anche grazie alla ultradecennale presenza sui vari canali social, è frequentemente investito di una domanda: qual è la rilevanza penale delle frasi offensive od ingiuriose scritte o pronunciate in gruppo whatsapp o facebook? Posso fare denuncia?

Ebbene, la riposta alla domanda è meno semplice e scontata di quanto si potrebbe ritenere a prima vita.

In effetti, istintivamente verrebbe in mente di ipotizzare il reato di ingiuria, che era previsto dell’art. 594 c.p. e stabiliva che “chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro [comma 1]. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa [comma 2]

Tuttavia, l’art. 594 c.p. è stato abrogato dal D.Lvo 7/2016, il quale, ha però previsto all’art. 4 che “soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”

Ciò in pratica significa che il reato di ingiuria è stato depenalizzato, in quanto la relativa condotta comporta solo l’applicazione di una sanzione civile pecuniaria.

Occorre però tenere presente un’altra norma, ossia l’art. 595 c.p. [diffamazione], il quale a sua volta stabilisce che “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro”

Con la sentenza Cassazione penale, sez. V, 17 gennaio 2019 n. 10313, tra le tante, fu chiarito che “lelemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore”.

In applicazione di tale principio, la Corte confermò la decisione di merito che aveva qualificato come diffamatorie le espressioni profferite dal ricorrente ad alta voce, in assenza della persona offesa, che tuttavia le aveva udite, perché impegnata in una conversazione telefonica con uno dei soggetti presenti nella stanza in cui le parole offensive erano state pronunciate.

Venendo al tema specifico, ossia, se e in che modo sono penalmente rilevanti le frasi scritte o pronunciate su di un gruppo whatsapp o facebook, è molto interessante una recente sentenza, ossia, Cassazione penale, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 409, secondo la qualeintegra il delitto di diffamazione, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, l’invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una chat condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell’immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito”.

Posta dunque la questione in questi termini, ben si comprende come sia opportuna una particolare prudenza nella comunicazione attraverso i vari social network.

E’ in effetti frequente, soprattutto nelle nuove generazioni – ma non solo – un’eccessiva superficialità che porta a sottovalutare le potenziali conseguenze delle proprie esternazioni, che possono comportare conseguenze e grattacapi anche gravi.

Ed alla luce di quanto ha chiarito la Cassazione, alla stessa prudenza ci si deve attenere non solo quando la comunicazione è rivolta ad un pubblico indifferenziato e generico, ma anche quando essa si realizza in un gruppo social più ristretto, composto da un numero predeterminato di persone ben individuate.

avvocato avellino di meo risponde

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